In Italia il pane congelato non può essere venduto per fresco in etichetta

In Italia il pane congelato non può essere venduto per fresco in etichetta

In Italia a partire dal 19 dicembre 2018, entra in vigore il decreto che regolamenta finalmente le denominazioni di “panificio” e “pane fresco” e l’adozione della dicitura “pane conservato”.
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Panini e baguette, ciabatte e filoni appena sfornati al supermercato hanno l’aspetto del pane fresco, tuttavia spesso si tratta di un prodotto congelato e successivamente cotto presso il negozio di distribuzione, anche se finora nessuna indicazione era riportata in etichetta.
Ma finalmente in Italia a partire dal 19 dicembre 2018, entra in vigore il decreto n. 131 del 01/10/2018, che regolamenta le denominazionidi “panificio” e “pane fresco” e l’adozione della dicitura “pane conservato”, a tutela del consumatore.
Pertanto il pane confezionato che ha subito un “processo di congelamento o surgelazione” o contiene “additivi conservanti non potrà più essere venduto come fresco” e in etichetta dovrà essere riportata l’indicazione “conservato”oppure “a durabilità prolungata”.

Etichetta del pane fresco

In etichetta può essere indicato come fresco “il pane preparato secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o alla surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante”.
Si  specifica che risulta continuo il processo di produzione quando “dall’inizio della lavorazionee fino al momento della messa in vendita del prodotto, non intercorre un intervallo di tempo superiore alle 72 ore“.

Etichetta del pane congelato

L’articolo 3 del decreto stabilisce che “il pane non preimballato“, ovvero confezionato presso il negozio di distribuzione, “per il quale, durante la preparazione o nell’arco del processo produttivo, viene utilizzato un metodo di conservazione ulteriore a quello stabilito dalla legge, come la congelazione, è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva, che ne evidenzi il metodo di conservazione utilizzato, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo”. La dicitura aggiuntiva può essere “conservato” o “a durabilità prolungata”.
Inoltre il prodotto conservato dovrà “essere esposto in scomparti appositamente riservati” e diversi da quello del pane fresco.

Il panificio

Infine il decreto stabilisce la denominazione di panificio, come “l’impresa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente di altri prodotti da forno e assimilati o affini e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale“.

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